Statuto
Associazione Sportiva Dilettantistica “Motomoreni A.S.D.”
Approvato a Montevarchi (AR) il 28 settembre 2026
Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita in Montevarchi (AR), in Via di Spedaluzzo 54, un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs. 36/2021 denominata: “MOTOMORENI A.S.D.”.
La sede potrà essere trasferita all’interno dello stesso Comune con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede in un altro Comune dovrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci.
Articolo 2 – Scopo
1. L’associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Essa ha per finalità ed oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del motociclismo sia turistico che sportivo (mototurismo, enduro, moto d’epoca e relative specialità riconosciute dall’Ente di Promozione Sportiva ASI / FMI), intese come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, utilizzando lo sport anche come strumento di aggregazione e di sviluppo delle personalità mediante la gestione di ogni forma di attività dilettantistica e ricreativa che promuova la conoscenza e la pratica della citata disciplina in tutte le sue forme, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alle stesse, nel pieno rispetto delle leggi e conformemente ai regolamenti degli organismi affilianti e alle disposizioni del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD). L’Associazione richiede l’iscrizione al RASD tramite l’ente affiliante per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e godere delle agevolazioni fiscali e normative previste.
3. L’associazione può altresì esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali principali, nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dai relativi decreti attuativi.
4. L’associazione si adegua alle norme e alle direttive del CONI, dell’ASI e degli altri Enti di Promozione Sportiva o Federazioni a cui intenderà affiliarsi, adottando i modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e i codici di condotta per la prevenzione e il contrasto di qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione (Safeguarding), ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 36/2021.
5. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative. Si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Volontari e Lavoro Sportivo
1. I soci svolgono la propria attività in favore dell’associazione in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito. I volontari possono ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti.
2. L’associazione può instaurare rapporti di lavoro sportivo (autonomo, subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa) o avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio o professionale, ove necessario per il regolare funzionamento e qualificazione delle proprie attività, nel rispetto dell’art. 25 e seguenti del D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche.
Articolo 5 – Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività ricreative e sportive svolte dall’associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno farne espressa richiesta scritta tramite modulo di adesione.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo.
5. L’iscrizione all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo e il socio è tenuto a versare la quota annuale di iscrizione al Tesoriere. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Articolo 6 – Diritti e obblighi dei soci
Diritti:
1. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita dell’associazione prestando anche gratuitamente la propria collaborazione per la migliore riuscita delle iniziative dell’associazione, ivi compresa la partecipazione nelle assemblee sociali, investita di funzione consultiva. Il socio minorenne esercita il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali mediante l’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
2. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. Tutti i soci hanno il diritto di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento comunicandolo al Consiglio Direttivo.
4. Tutti i soci hanno inoltre diritto di consultare i libri sociali e i documenti contabili previa richiesta motivata da presentarsi al Consiglio Direttivo.
Obblighi:
1. Tutti i soci hanno l’obbligo di versare puntualmente la quota associativa che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. I soci hanno l’obbligo di eseguire le loro attività verso gli altri in modo spontaneo, gratuito e senza alcuno scopo di lucro.
3. I soci hanno l’obbligo di rispettare il presente statuto nonché tutti i regolamenti interni dell’associazione e a non svolgere attività che siano idonee a creare turbative o danno all’associazione stessa.
4. Ogni associato dovrà uniformarsi alle decisioni del Consiglio Direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l’immagine o il prestigio dell’associazione.
5. Ogni associato resta, in proprio, pieno e unico responsabile delle proprie iniziative anche se assunte o compiute nell’ambito delle attività dell’associazione. Resta comunque libera e impregiudicata ogni eventuale azione che l’associazione voglia prendere per la tutela dei propri interessi.
Articolo 7 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- decesso dell’associato;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- morosità nel pagamento della tessera e delle quote sociali protratta per oltre 60 giorni dalla scadenza;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
- scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 26 del presente Statuto.
2. Prima di procedere all’esclusione o radiazione, le contestazioni devono essere addebitate per iscritto al socio, garantendogli un termine di almeno 15 giorni per presentare le proprie difese. Contro la delibera di radiazione è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci o al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione.
3. L’associato radiato non può essere più ammesso e non può più fare uso diretto o indiretto del nome dell’Associazione.
Articolo 8 – Organi
Gli organi sociali sono:
- a) l’Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.
Tutti gli organi sociali, esclusa l’Assemblea generale dei soci, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci. Eccezione fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell’associazione.
Articolo 9 – Funzionamento dell’Assemblea e diritti di partecipazione
1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo limitrofo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
6. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima con comunicazione agli associati mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail-fax-sms-posta). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
2. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
3. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, sull’approvazione del programma da svolgere nell’anno proposto dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Articolo 11 – Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati con qualsiasi mezzo ritenuto il più idoneo (mail-PEC-sms-posta). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 12 – Validità assembleare
1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 componenti, determinato, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’Assemblea stessa.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
3. Possono far parte del Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e con un’anzianità in qualità di associato da almeno 1 anno. Tale requisito non si applica ai soci fondatori per il primo mandato.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI, in conformità con quanto disposto dall’articolo 11 del D.Lgs. 36/2021.
Articolo 14 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento allo Statuto, ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione previa richiesta al Consiglio Direttivo.
Articolo 15 – Dimissioni e surroga
1. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, esso proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si proceda alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 16 – Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità rigide, ma con preavviso congruo.
Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sui provvedimenti disciplinari;
- determinare l’ammontare della quota associativa annuale;
- redigere il bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all’art. 11, comma 2;
- deliberare spese in nome e per conto dell’associazione;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati e nominare il responsabile per la tutela dei minori e la prevenzione delle discriminazioni (Safeguarding Officer);
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- radiare i membri del C.D. che siano stati assenti per ben due volte consecutive alla riunione dello stesso senza giustificato motivo;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.
Articolo 18 – Il Presidente
Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo. Successivamente può essere eletto Presidente qualsivoglia associato dall’Assemblea dei Soci.
Articolo 19 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 20 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, è addetto alla corrispondenza e cura le schede personali informative degli associati.
Articolo 21 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Custodisce sotto la propria responsabilità il denaro e ogni altro valore dell’associazione, rende conto della situazione di cassa al Consiglio Direttivo.
Articolo 22 – Il Rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, copia del bilancio stesso.
Articolo 23 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 24 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività istituzionali e secondarie organizzate dall’associazione, da beni acquistati con fondi e destinati alle finalità dell’associazione.
Articolo 25 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci o tra i soci e i medesimi saranno devolute a un collegio arbitrale. La nomina degli arbitri, al fine di favorire l’imparzialità degli arbitri stessa, sarà affidata a un soggetto terzo come l’Ente di promozione sportiva di appartenenza (ASI).
Articolo 26 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti unicamente a fini sportivi ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti Autorità.
Articolo 27 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile.
